Art. 31
Prevenzione del randagismo. Modifiche all’articolo 40 della l.r. 59/2009
1. Il comma 1 bis dell’articolo 40 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), è sostituito dal seguente:
“
1. bis Si prevede di destinare il provento delle sanzioni ad iniziative e campagne contro il randagismo.
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.