Art. 3
Raddoppio della linea ferroviaria Pistoia - Lucca. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 86/2014
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “
per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036
”, sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037
”.2. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“
3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019.
”.3. Al comma 4 dell'articolo 33 della l.r. 86/2014 le parole: “
e fino al 2036
”, sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 2037
”.Note del Redattore:
Parole prima sostituite con l.r. 27 ottobre 2017, n. 61, art. 1 ; e ora così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.