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Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3

Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente abbandonato situato nel territorio rurale e nei centri storici. Modifiche alla l.r. 65/2014. (1)

Titolo così sostituito con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 15 febbraio 2017

Art. 1
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale
1. Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale secondo quanto stabilito all’articolo 4, nel rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi previsti all’articolo 2, al fine di favorire il recupero funzionale ed edilizio di tali immobili.
2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'articolo 81, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi volti al recupero, anche attraverso il mutamento della destinazione d'uso agricola verso altre categorie funzionali, purché previste dalla pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado.
3. Ai fini di cui al comma 1:
a) per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici ricadenti nel territorio rurale come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni alla data (3)

Parole così sostituite con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

di entrata in vigore della presente legge;
b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) precarie condizioni di staticità, dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive;
2) diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici;
3) mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale,
4) ridotte condizioni di abitabilità e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrità.
4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano ad interventi non eccedenti la categoria del restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 135, comma 2, lettera c), della l.r. 65/2014, ferma restando la riduzione degli oneri prevista dall’articolo 2, comma 6 ter; (5)

Lettera così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1.

c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla più elevata classe di pericolosità geomorfologica ed idraulica, come definita negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o negli atti di pianificazione di bacino, e agli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi Sito esternodella parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 9 giugno 2020, n. 37, art. 1 .

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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