Art. 5
Regolamento di attuazione
1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in relazione alle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), in particolare sono disciplinati:
a) i termini e le modalità di presentazione ed istruttoria delle domande;
b) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
d) le modalità di prenotazione del credito di imposta ed il termine per l’effettuazione dell’erogazione liberale di cui all’articolo 4, comma 4;
2. Il regolamento di attuazione disciplina, previa intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le modalità attuative delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.