Art. 4
Misure e modalità delle agevolazioni fiscali
1. Ai soggetti di cui all’articolo 2, è riconosciuto un credito d’imposta sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nelle seguenti misure:
a) 60 per cento (13) delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
b) 20 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
2. L’agevolazione si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.
3. Il credito di imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale complessivo di euro 1.000.000,00 destinato:
a) al 50 per cento, ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), ripartito annualmente dalla Giunta regionale fra i seguenti progetti:
a1) progetti concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
a2) studi di fattibilità propedeutici ai progetti di paesaggio di cui all’articolo 34 della del. c.r. 37/2015;
a3) progetti di realizzazione di manifestazioni di rievocazione storica di cui alla l.r. 27/2021;
3 bis. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo annuale massimo di euro 100.000,00 per ogni soggetto di cui all’articolo 2. (6)
4. In relazione ai progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il regolamento di cui all’articolo 5 definisce il sistema di prenotazione delle agevolazioni fiscali basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, della volontà di effettuare l’erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l’erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione dell’agevolazione fiscale decade ed il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
4 bis. La competente struttura della Giunta regionale approva annualmente, con i termini individuati dal regolamento di cui all’articolo 5, l’elenco delle erogazioni liberali effettuate, dei relativi beneficiari, delle istanze ritenute ammissibili e dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale. (15)
4 ter. Qualora, in seguito all’approvazione dell’elenco di cui al comma 4 bis, residuino risorse, è consentito, anche in deroga ai limiti percentuali di cui al comma 3, riconoscere l’agevolazione fiscale in favore delle ulteriori istanze ritenute ammissibili. (15)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.