Art. 3
Progetti di intervento finanziabili
1. Sono oggetto delle agevolazioni fiscali i finanziamenti ai seguenti progetti:
a) i progetti di intervento localizzati in Toscana aventi le finalità di cui all’articolo 1, promossi da:
1) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con sede legale o con una stabile organizzazione operativa in Toscana, che abbiano previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio culturale o del paesaggio;
2 bis) le associazioni senza fini di lucro di cui all’articolo 4 della l.r. 27/2021, già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della l.r. 27/2021. (11)
b) i progetti d’intervento previsti all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).
2. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di individuazione (12) dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 1, lettera a).
3. I progetti di cui al comma 1, (4) relativi al paesaggio o alla cultura sono valutati tenuto conto rispettivamente della loro coerenza con i contenuti del piano di indirizzo territoriale con valenza paesaggistica o degli atti di programmazione regionale in materia culturale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.