Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017
Art. 4
Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015
1. Al comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 , le parole: “
deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene
” sono sostituite dalle seguenti: “è trascritto dalla Regione
”.2. Al comma 16 bis dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 , le parole: “
in tal caso, se l’accordo concerne
beni immobili, la deliberazione costituisce titolo per le trascrizioni
” sono abrogate.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.