Legge regionale 3 aprile 2017, n. 16
Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 14, parte prima, del 5 aprile 2017
Art. 1
Disposizioni generali
1. La presente legge, a norma dell’articolo 10, comma 16, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”), dispone sul recepimento degli accordi organizzativi tra la Regione Toscana, le province e la Città metropolitana di Firenze, come formalizzati ai sensi degli articoli 6, comma 2 bis, e 10, comma 13, della l.r. 22/2015 .

2. La presente legge detta, altresì, ulteriori disposizioni per il subentro e la regolazione dei rapporti, per il successivo trasferimento di beni non disciplinato negli accordi e per l’aggiornamento del costo del personale trasferito.
3. Le disposizioni contenute negli accordi di cui agli allegati da A a I si applicano per quanto non previsto diversamente dalla presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.