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Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017





PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;


Vista la legge regionale 18 ottobre 2017 . n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);


Considerato quanto segue:


1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;


2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;


3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;


4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;


5. È opportuno che la Regione favorisca l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari della presente legge;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. La presente legge istituisce per l’annualità 2019 e 2020 (2)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 7.

una misura di sostegno finanziario in favore delle persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.
2. Le misure di sostegno di cui al comma 1 hanno carattere sperimentale; alla conclusione del periodo di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un’eventuale riproposizione degli interventi nell’ambito di un successivo intervento legislativo.
Art. 2
Finalità
1. La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazioni di handicap, così come definito dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. A tale scopo, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, promuove iniziative ed interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente.
Art. 3
Interventi e ambiti
1. La Regione, nel favorire l’uguaglianza di opportunità e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità, promuove interventi atti a favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale mediante contributi finanziari per:
a) l’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone permanentemente non deambulati;
b) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie, necessario per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;
c) la modifica dell’autoveicolo privato di un genitore o di un componente del nucleo familiare della persona con disabilità, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente;
d) il conseguimento della patente A, B o C speciali.
Art. 4
Destinatari
1. Gli interventi di cui di cui all’articolo 3 sono rivolti alla persone con disabilità che si trovano in situazioni di grave limitazione dell’autonomia personale o, in alternativa, ai genitori o ad un componente del nucleo familiare della persona con disabilità.
2. La situazione della gravità dell’handicap e la permanente incapacità motoria devono essere accertate dalla commissione unica di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).
Art. 5
Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale(5)

Regolamento regionale 15 maggio 2019, n. 23/R.

1. La Regione istituisce un fondo (7)

Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 17.

per la concessione di contributi a favore dei soggetti destinatari di cui all’articolo 4.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, con regolamento, la concessione di contributi, in rapporto ai requisiti economici del richiedente e alle condizioni del veicolo, tenuto conto di condizioni particolarmente svantaggiate.
Art. 6
Requisiti di accesso ai benefici
1. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 3 le persone fisiche che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 4, comma 1, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno dodici mesi alla data del 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferisce il contributo finanziario;
b) non essere proprietario di una altro autoveicolo adattato al momento dell’erogazione del saldo del contributo;
c) non aver presentato domanda di contributo ad altri enti pubblici per lo stesso fine.
Art. 7
Spesa massima ammissibile
1. La spesa massima ammissibile a contributo per l’acquisto di autovettura nuova o usata è pari a 18.000,00 euro.
2. La spesa massima ammissibile a contributo per l’adattamento di autovettura è pari a 20.000,00 euro.
3. La spesa massima ammissibile a contributo per l’acquisto di autovettura già adattata è pari a 18.000,00 euro.
4. La spesa massima ammissibile a contributo per il conseguimento di patente speciale è pari a 1.500,00 euro.
Art. 8
Progetti pilota
1. La Regione favorisce l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari di cui all’articolo 4, comma 1.
2. I progetti pilota vengono definiti entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge tramite linee guida, sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide, approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 9
1. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (8)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 18.

, cui si fa fronte rispettivamente:
a) per l’anno 2019, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b) per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2020-2022; (6)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 22.

b bis) per l'anno 2023, per l’importo di euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per l’importo di euro 175.000,00, a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2023. (9)

Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.