Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81
Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 29 dicembre 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2017 . n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità);
Considerato quanto segue:
1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;
2. È opportuno favorire, in particolare, la mobilità individuale delle persone con disabilità;
3. Si ritiene opportuno, per tali finalità, costituire un fondo per la mobilità individuale e l’autonomia personale;
4. Ritenuto che tale fondo sia costituito per la concessione di contributi destinati all’acquisto di autoveicoli, nuovi adattati o usati da adattare, per il trasporto di persone con disabilità per la modifica degli strumenti di guida;
5. È opportuno che la Regione favorisca l’attivazione da parte dei comuni di progetti pilota per predisporre un servizio di “car sharing” gratuito per i destinatari della presente legge;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.