Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78
Legge di stabilità per l’anno 2018.
Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017
Art. 3
Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 , le parole: “
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.”.2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “novanta
”.3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
“7
bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.