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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 3
Esenzione in favore di persone disabili. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 49/2003
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 , le parole: “
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.” sono sostituite dalle seguenti: “
soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria
.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 la parola: “
trenta
” è sostituita dalla seguente: “
novanta
”.
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
“7
bis. L'istanza di trasferimento è presentata entro centottanta giorni da uno degli eventi di cui al comma 7, lettere a), b), c).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.