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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 25
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 , le parole: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017, di euro 500.000,00 per l’anno 2018 e di euro 150.000,00 per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “di euro 50.000,00 per l’anno 2017 e di euro 2.500.000,00 per l’anno 2018,”.
2. Il comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2017 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”,
Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 per l’anno 2017 e del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 per l’anno 2018
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.