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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 23
Subentro dei comuni in procedimenti, interventi, attività e rapporti delle province e della città metropolitana. Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 91/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 5 delle legge regionale 27 dicembre 2016, n. 91 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Proroga del termine per la presentazione dei titoli abilitativi previsti dalla L.R. 24/2009 . Modifiche alla L.R. 65/2014 e misure per accelerare la realizzazione di opere e interventi da parte degli enti locali), le parole: “
previsti nell'ambito
” sono sostituite dalle seguenti: “
coerenti con le finalità
”, e dopo le parole: “
nella modifica degli stessi
,” sono inserite le seguenti: “
, anche attraverso la previsione di nuovi interventi,
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/2016 sono aggiunte le parole: “
Le somme reintroitate dalla Regione costituiscono la copertura finanziaria degli interventi trasferiti alla competenza comunale
.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.