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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 2
Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo le parole: “
lettere c),
” è inserita la seguente: “
d),
” e la parola: “
novanta
” è sostituita dalla seguente: “
centottanta
”.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:
2 bis. Nel caso in cui un soggetto residente in Toscana risulti beneficiario di un’esenzione in favore di persone disabili rilasciata da altra regione, può presentare l’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, entro un anno dal trasferimento di residenza in Toscana.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.