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Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78

Legge di stabilità per l’anno 2018.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 27 dicembre 2017

Art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali. Sostituzione e interpretazione autentica dell’articolo 1 della l.r. 2/1971
1. L’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
Art. 1 Imposta regionale sulle concessioni statali
1. Dal 1° gennaio 1972 è istituita, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
(Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario) l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione.
2. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche), l'imposta di cui al comma 1 non si applica alle concessioni di acque pubbliche.
3. L'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica, a decorrere dal periodo d'imposta 2013, alle concessioni rilasciate dall'Autorità portuale di Piombino di cui all'
Sito esternoarticolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996
(Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino) e dalle Autorità portuali di Livorno e Marina di Carrara di cui all'
Sito esternoarticolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale).
4. In via di interpretazione autentica, a decorrere dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del
Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169
(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla
Sito esternolegge 28 gennaio 1994, n. 84
, in attuazione dell'
Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124
), concernente l’istituzione delle autorità di sistema portuale (AdSP), l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato continua a non applicarsi alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP limitatamente alle circoscrizioni territoriali afferenti ai porti di Piombino, Livorno e Marina di Carrara di cui rispettivamente al
Sito esternod.p.r. 20 marzo 1996
e alla
Sito esternol. 84/1994
.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle AdSP nell’ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali a partire dalla medesima data.
6. L'imposta è commisurata al 300 per cento del canone di concessione statale.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.