Art. 1
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.(14) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 18.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a)
per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
Art. 2
Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018 – 2020, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell’invaso di Bilancino così ripartite:
a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata a destinare per l’anno 2018 la somma di euro 22.000,00 per la copertura finanziaria delle spese necessarie per procedere al frazionamento delle aree demaniali dell’invaso, subordinatamente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’
articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti).
3. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’
articolo 4 della l.r. 14/2014 ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari ad euro 22.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 3
Invaso di Bilancino. Finanziamento al Comune di Barberino di Mugello
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018 – 2020, la complessiva somma di euro 240.000,00 per la copertura finanziaria di parte delle spese gravanti sul Comune di Barberino di Mugello per la manutenzione ordinaria delle aree dell’invaso di Bilancino ad esso concesse per la gestione della funzione turistico-ricettiva e di valorizzazione dell’invaso medesimo.
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’
articolo 4 della l.r. 14/2014 ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
Art. 4
Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla
l.r. 30/2015 svolta dai comuni
1. Fermo restando quanto previsto all’
articolo 103, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla
l.r. 24/1994 , alla
l.r. 65/1997 , alla
l.r. 24/2000 ed alla
l.r. 10/2010 ), la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro
125.000,00 (2) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.
per l’anno 2018 a favore dei comuni, quale sostegno alle spese di organizzazione dell’attività di sorveglianza previste dalla predetta legge, mediante avvalimento del servizio di vigilanza ambientale di cui al
titolo V della l.r. 30/2015 .
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro
125.000,00 (2) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 16.
, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere interventi di valorizzazione dell’offerta turistica dell’isola di Capraia, è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per un importo pari a euro 80.000,00 per l'anno 2018, per le seguenti attività:
b) realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;
c) realizzazione di infrastrutture turistiche e di qualificazione del tessuto urbano.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettere a) e b), è autorizzata la spesa massima di euro 30.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.(3) Comma così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.
3 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa massima di euro 50.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018. (4) Comma aggiunto con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 17.
Art. 6
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni
dal 2018 al 2023 (29) Parole prima sostituite con l.r. 27dicembre 2018, n. 74, art. 19; poi sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 18; infine così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.
nonché fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026, (67). Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 11.
per interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, da realizzarsi nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio associato di cui all'
articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato agli enti pubblici capofila dell'esercizio associato in relazione all’insieme delle strade carrarecce, delle mulattiere, dei sentieri e delle piste, ancorché vicinali e interpoderali, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono l’attività di escursionismo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a)
di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b bis) di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020; (16) Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 19.
(31) Lettera prima aggiunta con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 18; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.
b ter) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (38) Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 13.
b quater) fino ad un massimo di euro 50.400,00 per l’anno 2024, euro 60.600,00 per l’anno 2025 ed euro 120.000,00 per l’anno 2026, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.(68) Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 11.
Art. 7
Contributo straordinario ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 140.000,00 ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina per la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal piano strategico per lo sviluppo della costa toscana.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i comuni coinvolti nella realizzazione delle opere.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 140.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 8
Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana
1. Al fine di proseguire e rafforzare gli obiettivi sanciti dall’
articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore di interventi delle imprese mirati al miglioramento e alla qualificazione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’
articolo 59, comma 3, della l.r. 86/2014 .
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi ed erogati successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell’avviso relativo alla positiva valutazione di compatibilità e alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con propria deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 9
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche alla
l.r. 59/2007
1.
Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere) e per le attività inerenti alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere), al fine di realizzare tutte le iniziative utili a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime, la Giunta regionale destina fino a un massimo di:
a)
euro 605.000,00 per l’anno 2018;
b)
euro 605.000,00 per l’anno 2019;
c)
euro 205.000,00 per l’anno 2020;
d)
euro 310.000,00 per l’anno 2021;
e)
euro 205.000,00 per l’anno 2022;
f)
euro 225.000,00 per l’anno 2023;
g)
euro 50.353,47 per l’anno 2024;
h)
euro 111.043,73 per l’anno 2025;
“
Art. 2 bis - Comitato di coordinamento ed elenco dei centri antiviolenza
1. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) la Consigliera regionale di parità;
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all'intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
f) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da ANCI e UPI.
3. Il Comitato è validamente costituito con l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.
5. La deliberazione di cui al comma 4 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
6. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 è istituito l'elenco regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul territorio regionale.
7. Possono iscriversi all'elenco di cui al comma 6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso
dei requisiti di cui all'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'
articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case
rifugio, prevista dall'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
8. L'iscrizione all'elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici regionali.
9. L'elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall'elenco e per il suo aggiornamento.
”.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al comma 1,
fino a un massimo di (6) Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 18.
euro 605.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018 - 2020, annualità 2018.
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a)
fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b)
fino a un massimo di euro 205.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 310.000,00 (43) Parola così sostituita con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 2.
per l'anno 2021 ed euro 205.000,00 per l’anno 2022, (58) Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 9, comma 2.
con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021 – 2023. (18) Comma prima inserito con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 20; poi sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 19; infine così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 14.
c bis)
fino ad un massimo di euro 225.000,00 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della
Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023.
(59) Lettera aggiunta con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 9, comma 3.
c ter)
fino ad un massimo di euro 381.285,77 per il triennio 2024 – 2026, di cui euro 50.353,47 per l’anno 2024, euro 111.043,73 per l’anno 2025 ed euro 219.888,57 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
(70) Lettera aggiunta con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 12.
Art. 10
Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono trasferiti a titolo gratuito al patrimonio delle aziende sanitarie:
a) i beni immobili di proprietà dei comuni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, comma 2, lettere a) e b),
della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), non acquisiti al patrimonio delle aziende sanitarie con le modalità indicate al comma 1 dello stesso articolo;
Art. 11
Disposizioni per la continuità territoriale dell’isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'
articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 secondo la seguente articolazione per anno:
a)
euro 350.000,00 per l'anno 2020;
Art. 12
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 77.300.000,00 (65) Parola prima sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 7; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.
per gli anni dal 2022 al 2026, (71) Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.
(60) Parole così sostituite con l.r 29 dicembre 2022 n. 45, art. 10, comma 1.
previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per: 2. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a)
per la spesa di cui al comma 1, lettera a):
1)
per l’importo di euro 754.534,18 per l’anno 2022 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
2)
per l’importo di euro 1.548.739,61 per l’anno 2023 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023;
3)
fino all’importo massimo di euro 2.291.726,21 per l’anno 2024 ed euro 2.605.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025.
b)
per la spesa di cui al comma 1, lettera b), per l’importo massimo di euro 100.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024;
c)
per la spesa di cui al comma 1, lettera c), per l’importo massimo di euro 16.000.000,00 per l’anno 2024, di euro 24.000.000,00 per l’anno 2025 e di euro 30.000.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026.
(73) Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 13.
Art. 13
Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per interventi sulla viabilità comunale, sulla base di richieste avanzate dagli enti proprietari entro il 31 marzo 2018, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino a un massimo di euro 502.000,00 per l'anno 2018.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento, e devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade di collegamento con la viabilità nazionale e regionale, ammalorati o comunque con criticità;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di 90.000,00 euro e, comunque, non oltre l’80 per cento del quadro economico di progetto.
3. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, riferita esclusivamente ad interventi il cui cronoprogramma approvato prevede la conclusione dei lavori ed il collaudo tecnico- amministrativo entro il 31 dicembre 2018, il comune garantisce:
a) la cantierabilità entro il 31 maggio 2018;
b) che l'intervento è inattuabile in assenza del cofinanziamento regionale.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 502.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 14
Manutenzione rete ciclabile
1. La Regione,
per gli anni dal 2018 al 2021 (54) Parola così sostituita con l.r. 29 aprile 2022, n. 13, art. 13.
(49) Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 6.
(33) Parola prima sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 20; poi così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 16.
, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.
2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a)
fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione
10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
Art. 15
Abrogato.
Art. 16
Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2018 a concedere contributi ai Comuni di Barberino del Mugello, Loro Ciuffenna e Capraia Isola per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio sui territori del Mugello, del Pratomagno e dell'isola di Capraia.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 17
Abrogato.
Art. 18
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
1. La Regione,
(23) Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23.
promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo per la realizzazione degli interventi sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
3. Il contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce, inoltre, il contributo massimo erogabile relativo a ciascun intervento.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019, euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte rispettivamente:
a)
per euro 530.000,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) per euro 1.000.000,00 per l'anno 2020, euro 1.500.000,00 per l'anno 2021 ed euro 432.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022. (24) Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2018, n. 74, art. 23; poi così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 21.
Art. 19
Immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione dalla Provincia di Pistoia e contributi per l’estinzione di mutui
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’
articolo 10, comma 13, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sull’assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo non superiore a 58.000,00 euro, per l’estinzione del mutuo gravante, alla data del 1° gennaio 2018, sull’immobile di cui al punto 1.1 dell’allegato I della
legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla
l.r. 22/2015 e alla
l.r. 70/2015 ).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l’estinzione del mutuo nonché per il rimborso delle rate eventualmente pagate dal 1° gennaio 2018, a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l’attività finalizzata all’estinzione del mutuo. Il contributo è soggetto a revoca in caso di mancata estinzione del mutuo.
3. A norma dell’allegato I della
l.r. 16/2017 , il trasferimento della proprietà alla Regione decorre dalla data di estinzione del mutuo.
4. L’immobile di cui al punto 1.2 dell’allegato I
della l.r. 16/2017 , risultante non gravato da mutuo, è trasferito a titolo gratuito alla Regione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 58.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 20
Finanziamento interventi abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Anticipazione risorse di cui alla
l. 232/2016 1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi volti al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone disabili è autorizzata, per l’anno 2018, la spesa massima di euro 1.000.000,00 a titolo di anticipazione delle risorse dovute dallo Stato per gli interventi di cui all’
articolo 1, comma 140, lettera l), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e secondo la ripartizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017 (Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 , n. 232 ).
2. Al fine dell'assegnazione ai beneficiari, per il tramite dei comuni di residenza, del finanziamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla
legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e dal relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell'
articolo 5 quater della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).
3. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 21
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari
1. Al fine di rilanciare le azioni regionali, individuate con deliberazione della Giunta regionale da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, volte a valorizzare e promuovere l’attività svolta per contrastare la povertà e il disagio sociale attraverso il recupero delle eccedenze alimentari, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla
legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e nell'ambito delle finalità di cui alla medesima legge, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro
350.000,00.(13) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro
350.000,00 (13) Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 23.
per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.