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Legge regionale 14 dicembre 2017, n. 75

Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, comma 4, l’articolo 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 58, 59 e 72 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) e, in particolare l’articolo 14;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, gli articoli 16, 64 ter e 71 undecies;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005 );


Vista la legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 41/2005 );


Considerato quanto segue:


1. La partecipazione alle scelte sulle problematiche relative alla salute è un diritto oltre che un dovere del cittadino;


2. Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte operate dal sistema sanitario nazionale ha negli anni assunto proporzioni significative contribuendo, nei paesi in cui ha trovato concreta applicazione, a rendere più accessibili i servizi e a migliorare la salute e la qualità della vita dei pazienti favorendo la costruzione di un consenso partecipato intorno all’organizzazione e alle modalità di fornitura dei servizi;


3. La partecipazione del cittadino è stata riconosciuta quale principio fondante del servizio sanitario nazionale sin dalla sua istituzione. In particolare, il Sito esternod.lgs 502/1992 dispone forme di partecipazione dei cittadini e affida alle regioni il compito di definirne le modalità. Anche alla luce di ciò, risulta pertanto opportuno implementare ulteriormente il processo di partecipazione;


4. Nelle aziende ed enti del servizio sanitario regionale già da anni operano i comitati di partecipazione ma, anche a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale di cui alla l.r. 84/2015 , si ravvisa l’opportunità di qualificare ulteriormente l'attività dei comitati stessi e di procedere parimenti ad una complessiva revisione della partecipazione garantendo una partecipazione più consapevole ed efficace mediante un sistema organico che si realizza a diversi livelli e attraverso una molteplicità di strumenti;


5. Pertanto, anche in attuazione dell’articolo 92, comma 4, della stessa l.r. 84/2015 , che prevede il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini, si provvede a disciplinare gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale e di zona-distretto, per integrarli in maniera coerente e organica con la nuova organizzazione e garantire una relazione fra i vari organismi. Il nuovo sistema di partecipazione sarà operativo a partire dall’anno 2018 in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delle zone-distretto di cui alla l.r. 11/2017 ;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.