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Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73

Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017

Art. 12
Norme transitorie
1. Nelle more dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 7, continuano ad applicarsi la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1304 (Prime disposizioni regionali per l'applicazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 e indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo del potenziale viticolo) e la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 338 (Regolamento “UE” 1308/2013 - Ulteriori disposizioni regionali per la gestione dello schedario viticolo).
2. Le commissioni di degustazione nominate ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2012 , in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al riconoscimento delle commissioni di cui all'articolo 65, commi 3, 4 e 6, Sito esternodella l. 238/2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. (1)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019 n. 3, art. 20 .

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 20, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r.. 20 luglio 2023, n. 20, art. 18.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.