Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, commi quarto e quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Vista la
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Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, n. 12272 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento “UE” n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli);
Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo);
Vista la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015 . Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012);
Considerato quanto segue:
1. La disciplina dell’organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo, prevista dal reg. (UE) 1308/2013 e dalla relativa normativa statale di attuazione, ha introdotto un nuovo sistema di gestione del potenziale viticolo. In particolare, a livello di Unione europea, per assicurare un aumento ordinato degli impianti viticoli durante il periodo 2016 – 2030 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il sistema delle autorizzazioni all'impianto, che ha sostituito il sistema dei diritti di reimpianto;
2. Alle nuove norme europee e nazionali di attuazione, l’amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa, in ragione della diretta applicabilità delle norme del regolamento europeo;
3. Un nuovo intervento legislativo a livello regionale si rende comunque necessario per conformare le competenze amministrative relative alla gestione del potenziale vitivinicolo al nuovo assetto istituzionale in materia di agricoltura sancito dalla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della
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4. Nelle more dell’adozione delle disposizioni statali di attuazione dell’
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Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.