Legge regionale 13 dicembre 2017, n. 73
Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.
Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 18 dicembre 2017
Art. 8
Gestione delle produzioni
1. In attuazione dell'articolo 39, commi 1, 2 e 4, della l. 238/2016 , la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 41, comma 4, della stessa l. 238/2016 , di seguito denominati consorzi di tutela, e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può:
a) in annate climaticamente favorevoli e limitatamente ai vini a DOP, destinare a riserva vendemmiale l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), della l. 238/2016 per far fronte, nelle annate successive, a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previste dal disciplinare di produzione o consentito con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato;
b) in annate climaticamente sfavorevoli e limitatamente ai vini a DOP, ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata;
c) per conseguire l'equilibrio di mercato e limitatamente ai vini a DOP, ridurre la resa massima di vino di una determinata denominazione ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro, e la relativa resa di trasformazione in vino, stabilendo la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Può essere consentito ai produttori di ottemperare a tale riduzione della resa anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
d) al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, stabilire particolari sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti, in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all’articolo 35 della l. 238/2016 .
2. In attuazione dell'articolo 39, comma 3, della l. 238/2016 , la Giunta regionale, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative, può disciplinare l'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle relative DO, per conseguire l'equilibrio di mercato, determinando:
a) la superficie iscrivibile allo schedario ai fini dell’idoneità alla rivendicazione, di seguito denominata superficie rivendicabile;
b) i criteri per l’assegnazione della superficie rivendicabile a livello aziendale.
3. La disciplina di cui al comma 2 può avere una durata massima di tre anni.
4. La superficie rivendicabile è assegnata a livello aziendale e il suo trasferimento è consentito:
a) tramite il trasferimento, anche temporaneo, di una superficie vitata almeno equivalente;
b ) unitamente ad una autorizzazione all'impianto di superficie almeno equivalente, nei casi di subentro nelle autorizzazioni all'impianto consentiti dalla normativa europea e nazionale.
5. Le modalità di presentazione delle proposte di cui ai commi 1 e 2 sono definite nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.