Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Art. 23
1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
a)
ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
b)
per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
c)
per il venir meno dell’investimento oggetto di agevolazione di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
d)
per il venir meno dell’unità produttiva localizzata in Toscana di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
e)
per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
2.
Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
3.
Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
a)
dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
b)
debito iscritto a ruolo presso l’agente di riscossione coattiva.
4.
Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l’esclusione dall’agevolazione.
5.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca.