1. La Regione promuove azioni finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese e della pubblica amministrazione, all'informatizzazione dei procedimenti per l'accesso alle agevolazioni, nonché alla verifica periodica degli effetti della normativa regionale sulle imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite anche mediante:
a) una banca dati di tutte le agevolazioni alle imprese;
b) un sistema informativo che consente sia di rendere accessibili le informazioni all'utenza sia lo svolgimento telematico del procedimento amministrativo;
c) una modulistica standardizzata, finalizzata a eliminare obblighi informativi che determinano un incremento dei costi o un allungamento dei tempi;
2 bis.
Al fine di semplificare l’accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 53 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Tali modalità si applicano a ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme statali o europee.(1)