Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Capo II bis
Art. 4 bis
1.
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese, la Regione attua interventi per:
a)
la transizione digitale dei processi produttivi manifatturieri e dei servizi;
b)
gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
c)
la valorizzazione di nuovi modelli di business e la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori dell’economia toscana;
d)
modalità organizzative di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro;
e)
la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie.
Art. 4 ter
1.
L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati estesi
(70) Parola così sostituita con l.r 3 luglio 2024, n. 25, art. 15.
ed ecosistemi dell’innovazione.
2.
Le aggregazioni di cui al comma 1:
a)
sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;
b)
svolgono attività di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell’applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.
3.
La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.
4.
La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalità di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la consulta di cui all'articolo 29.
5.
La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.