CAPO II
Ambiti e modalità di intervento
Art. 3
Ambiti di intervento
1. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare:
a) gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, ivi compresa l'acquisizione di servizi qualificati e avanzati;
b) lo sviluppo produttivo;
c) la promozione commerciale e l'internazionalizzazione;
d) l'accesso al credito e lo sviluppo di strumenti finanziari;
e) la ristrutturazione e diversificazione aziendale e di settore, i processi di ibridazione tra imprese for profit e non profit, la crescita dimensionale delle imprese;
f) gli investimenti in forma aggregata con particolare riferimento alle reti di imprese;
h) la costituzione di imprese da parte di giovani, di donne e di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e di dipendenti di imprese in crisi;
i) i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
j) la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, al sistema turistico e commerciale e al trasferimento tecnologico in favore delle imprese e dei sistemi produttivi;
k) i processi di reindustrializzazione e di attrazione di investimenti esogeni;
1 bis.
Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l’accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d’intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali.
(30)
Comma aggiunto con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2
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1 ter.
La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
a)
le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
b)
il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
c)
il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
1 quater.
Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell’articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ).
(30)
Comma aggiunto con
l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 2
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Art. 4
Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese
1. La Regione, nel rispetto della disciplina urbanistica, al fine di favorire l'insediamento di imprese e migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, favorisce la realizzazione di infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, quali:
a) aree e infrastrutture per insediamenti produttivi, con priorità alle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA);
b) spazi per lo start up e il coworking di imprese;
c) infrastrutture per il trasferimento tecnologico quali centri e parchi scientifici e tecnologici, incubatori di impresa, laboratori di ricerca applicata e dimostratori tecnologici;
d) infrastrutture inerenti alle attività di commercio e al turismo, ivi compresi i centri commerciali naturali.
2. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di:
b) aree produttive dismesse;
c) patrimonio immobiliare pubblico;
d) aree interessate a progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana;
e) aree logistiche destinate ad insediamento di imprese.
3. Ai fini del presente articolo, per aree produttive dismesse si intendono le aree nelle quali la condizione di dismissione, caratterizzata dalla cessazione delle attività economiche su almeno il 50 per cento delle superfici coperte, sussiste ininterrottamente da oltre tre anni. Il comune territorialmente competente accerta e attesta, preliminarmente al riconoscimento dell'agevolazione, la sussistenza di tali condizioni.
5. L'individuazione delle infrastrutture oggetto di finanziamento regionale avviene, in coerenza con gli strumenti di programmazione di cui all'articolo 2, sulla base di specifici bandi o accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti pubblici interessati.