Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
CAPO I
Princìpi generali
Art. 1
Oggetto e finalità
a)
concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
b)
sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
c)
favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l’autosufficienza energetica delle imprese;
d)
consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
e)
diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
f)
sostenere l’accesso al credito e l’utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite, con la partecipazione delle realtà istituzionali e funzionali, mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema produttivo;
c) delle economie locali;
d) del sistema del trasferimento tecnologico.
3. La presente legge disciplina i principi che regolano:
b) le azioni a supporto delle attività di trasferimento tecnologico a favore delle imprese;
d) gli interventi strategici di carattere territoriale o settoriale realizzati mediante accordi;
4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale, promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di imprese a carattere strategico.
Art. 2
Programmazione
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati, in conformità al programma regionale di sviluppo (PRS), secondo quanto previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all’
articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
l.r. 20/2008 ) e dalla relativa nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della medesima legge.