Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Art. 28
Valutazione di efficacia
1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi.
2. Al fine di fornire un quadro conoscitivo generale sull'attuazione e sui risultati prodotti dalla presente legge, la Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'
articolo 10, comma 6, della l.r. 1/2015 , anche in riferimento ai costi delle procedure e alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
3. Nel documento di cui al comma 2 sono evidenziati l'ammontare degli stanziamenti per il fondo unico per le imprese di cui all'articolo 18 e per il fondo unico per le infrastrutture di cui all'articolo 19 e gli elementi informativi di carattere quantitativo e qualitativo, distinti secondo l'ambito territoriale, settoriale e della dimensione dell'impresa, nonché la tipologia dell’intervento differenziato secondo:
a) le istanze di agevolazione presentate e le agevolazioni concesse ed erogate;
b) il volume e la tipologia degli interventi attivati;
c) i casi di rinuncia, sospensione e revoca delle agevolazioni.