Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima,
del 15 dicembre 2017
Art. 27
Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attuazione degli interventi sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. Sono disposti controlli e ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi agevolati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione, la permanenza dell'investimento, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo. Prima di un controllo o di un'ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con un preavviso non inferiore a dieci giorni.
3. In caso di infrastrutture, i controlli e le ispezioni di cui al comma 2, sono finalizzati anche a verificare la concreta operatività dell'infrastruttura realizzata rispetto alle finalità per le quali il beneficio è stato concesso nonché il rispetto dei tempi di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20.
4. Per tutto il periodo di obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20, i soggetti attuatori tengono a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti all'intervento gestito.