Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 20
Obblighi per i beneficiari
1. Le imprese beneficiarie di agevolazioni hanno l'obbligo di mantenere per cinque (49) anni successivi all’erogazione del saldo:
a) l'investimento oggetto di agevolazione;
b) l'unità produttiva localizzata in Toscana.
1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea. (50)
1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l’obbligo di garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale. (50)
2. In caso di agevolazioni concesse per finalità di incremento occupazionale, le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di mantenere l'incremento occupazionale realizzato per effetto dell'agevolazione secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato.
3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall’erogazione del saldo, purché alla medesima data l’opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l’opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell’investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell’opera stessa. (51)
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.