Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese.
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 15 dicembre 2017
Art. 18
Fondo unico per le imprese
1. Il fondo unico per il sostegno alle imprese, istituito con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive e competitività delle imprese), è finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), k bis), k ter), k quater) (46);
2. Nel fondo confluiscono le risorse europee, nazionali e regionali, nonché le risorse derivanti da rientri relativi ai fondi rotativi e da smobilizzi di garanzie e relative alla rinuncia, revoca e restituzione di somme erogate e dai rimborsi per le spese istruttorie, nel rispetto dei vincoli di legge.
3. La Giunta regionale assicura la massima flessibilità nell'utilizzo delle risorse confluite nel fondo, nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento contabile.
Note del Redattore:
Comma prima aggiunto con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 12 .
Rubrica prima sostituita con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituita con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 marzo 2020, n. 16, art. 18 ; poi così sostituito con l.r. 16 marzo 2023, n. 13, art. 19 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.