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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 68
Manufatti per l'attività agricola amatoriale, per il ricovero di animali domestici e per esigenze venatorie. Modifiche all'articolo 78 della l.r. 65/2014
1. Nel comma 1 dell’articolo 78 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria
” sono soppresse.
2. Nel comma 2 bis dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ” e la parola: “
rifiuti
” è sostituita dalla seguente: “
reflui
”.
3. Nel comma 3 dell’articolo 78 della l.r. 65/2014 le parole: “
per l’esercizio dell’attività venatoria di cui al comma 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 34 bis della l.r. 3/1994 ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.