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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 37
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente: “
La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:
”.
2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:
h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7
.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.