Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
Art. 3
Pubblicità dei dati dei consiglieri. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 26/2017
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituita dalla seguente:
“
a) la dichiarazione sugli investimenti ;
”.2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 le parole: “
il rendiconto
” sono sostituite dalle seguenti: “la sintesi del rendiconto
”.3. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
“
3. I dati di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicati rispettivamente entro tre e quattro mesi dall'elezione del Consiglio regionale. I dati di cui alla lettera c) sono pubblicati con la massima tempestività; i dati di cui alla lettera d) sono pubblicati al momento dell'erogazione all'avente diritto e i dati di cui alla lettera e) sono pubblicati entro tre mesi dalle elezioni.
”.4. Il comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 26/2017 è sostituito dal seguente:
“
4. I dati di cui al comma 1 rimangono pubblicati per tutta la durata del mandato e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso eccetto la dichiarazione sugli investimenti, che rimane pubblicata fino alla ricezione della dichiarazione prevista all’articolo 13, comma 1.
”
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.