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Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017

Art. 20
Ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto. Modifiche all’articolo 23 bis della l.r. 60/1996
1. Il comma 3 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:
3. I rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra” ai sensi dell’allegato B alla
Sito esternoparte quarta del d.lgs. 152/2006
, gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio e i fanghi anche palabili sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata, ai sensi del comma 2, in relazione alla diversa tipologia del rifiuto conferito.
”.
2. Al comma 4 dell'articolo 23 bis della l.r. 60/1996 le parole: “
lettera c)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera d)
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.