Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport)
Art. 44
Funzioni della Regione regionali in tema di tutela sanitaria dello sport. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 35/2003
1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 (Tutela sanitaria dello sport) le parole: “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8
(Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) come da ultimo modificata dalla
legge regionale 25 ottobre 2000, n. 75 ” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
”.Art. 45
Certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 35/2003
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 35/2003 le parole: “dal decreto ministeriale 18 febbraio 1983, dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e dal decreto ministeriale 4 marzo 1993” sono sostituite dalle seguenti: “dal decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), dal decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993 (Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate) e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita)”.
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
“
articolo 42 bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
legge 9 agosto 2013, n. 98
3. Le certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica sono rilasciate dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport, oppure dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI individuati dall’

(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla

, nell'ambito delle strutture ambulatoriali autorizzate.
”.3. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 35/2003 è sostituito dal seguente:
“
4. Le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate per la medicina dello sport
.”.Art. 46
Criteri generali per la qualificazione dell'attività sportiva agonistica e per il rilascio dei relativi attestati di idoneità. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 35/2003
1. Al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 35/2003 le parole: “
dal decreto ministeriale 28 febbraio 1983 e
” sono soppresse, e dopo le parole “marzo 1993
” sono aggiunte le seguenti: “e dal d.m. salute 24 aprile 2013
”.Art. 47
Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita per idoneità allo sport agonistico. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 35/2003
1. Alla fine della rubrica dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
e non agonistico
”.2. Alla fine del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
, e non agonistica
”.3. Alla fine del comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 35/2003 sono aggiunte le parole: “
per l’attività sportiva agonistica
”.4. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 35/2003 , dopo le parole: “
agonistica e non agonistica
” sono inserite le seguenti: “e gli ambulatori autorizzati che rilasciano certificazioni di idoneità all'attività sportiva non agonistica
,”.Art. 48
Autorizzazione ed accreditamento degli ambulatori privati. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 35/2003
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 35/2003 le parole: “
dalla
l.r. n. 8/1999 ” sono sostituite dalle seguenti: “dalla
legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)
”; le parole: “della
l.r. 8/1999 sono sostituite dalle seguenti: “
l.r. 51/2009 ”.Art. 49
Provvedimenti sanzionatori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2003
1. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 35/2003 le parole. “l.r. n. 8/2009 ” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 51/2009 ”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.