Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
CAPO VI
Mobilità e infrastrutture
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 41
Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“
c bis) conducenti di velocipedi
.”.Art. 42
Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 67/1993
1. L'articolo 7 della l.r. 67/1993 è sostituito dal seguente:
“
Art. 7 Funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli
1. La commissione di cui all'articolo 6:
a) valuta la regolarità delle domande per l’iscrizione al ruolo;
b) redige l’elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per l’accertamento del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
c) accerta, mediante esame, il requisito dell’idoneità professionale;
d) procede all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate in ordine ai requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, presentate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
e) vigila sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 2 e 4, con controlli anche a campione.
2. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall’aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 1, alle competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. I ruoli sono pubblici.
3. Il segretario della Commissione, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame, pubblica sul sito istituzionale della Regione Toscana l'elenco dei candidati ammessi, la data ed il luogo dell’esame. Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC) sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione.
4. Il segretario provvede alla convocazione dei membri effettivi della Commissione. Qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà immediata comunicazione alla segreteria della Commissione al fine di consentire la convocazione del relativo supplente
.”.SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 43
Disciplina tariffaria dei servizi programmati Modifiche all'articolo 19 bis della l.r. 42/1998
1. Al comma 5 dell'articolo 19 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), le parole: “
I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti
.” sono soppresse:2. Dopo il comma 5 dell'articolo 19 bis della l.r. 42/1998 è inserito il seguente:
“
5 bis. I biglietti di corsa semplice sono posti in vendita anche a bordo dei mezzi di trasporto, con eventuale maggiorazione del prezzo nel rispetto dell'importo massimo stabilito dagli enti competenti, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell’obbligo di prenotazione.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.