Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
CAPO IV
Cultura
SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)
Art. 36
Ricerca e innovazione. Modifiche al preambolo della l.r. 20/2009
1. I punti 6 e 7 del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), sono abrogati.
SEZIONE II
Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)
Art. 37
Programmazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 21/2010
1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), è sostituito dal seguente: “
La Giunta regionale, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e in coerenza con gli indirizzi ed i criteri espressi nel DEFR, con deliberazione definisce le modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché, in particolare, degli interventi:
”.2. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è aggiunta la seguente:
“
h bis) in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali di cui all'articolo 7
.”.Art. 38
Tipologie di intervento regionale in materia di beni culturali e paesaggistici, istituti e luoghi della cultura, attività culturali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 21/2010
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2010 la parola: “
svolge
” è sostituita dalla seguente: “attua
”.Art. 39
Funzioni della Regione. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 21/2010
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 21/2010 le parole: “,
comma 2,
” sono soppresse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.