Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 70
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2017.
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 13 dicembre 2017
Art. 67
Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie. Sostituzione dell’articolo 34 bis della l.r. 3/1994
1. L’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è sostituito dal seguente:
“
Art. 34 bis Manufatti e altri interventi edilizi per esigenze venatorie
1. Per il ritrovo e l’organizzazione delle attività delle squadre di caccia al cinghiale nel territorio rurale possono essere realizzati:
b) interventi edilizi sul patrimonio esistente secondo quanto previsto dall’
articolo 79 della l.r. 65/2014 .
2.I manufatti di cui al comma 1 non costituiscono appostamenti fissi ai sensi dell’articolo 34.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.