Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68
Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017
Art. 1
Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), dopo la parola: “

declassificazione
” è inserita la seguente: “amministrativa
”.2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“
articolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'

(Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:
a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;
b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal

.
”.3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
“
articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992
articolo 142 del d.lgs. 285/1992
4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'

, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'

.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.