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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 68

Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 88/1998 , 65/2010 , 23/2012 , 77/2012 , 77/2013 , 14/2014 , 86/2014 , 82/2015 , 85/2016 , 89/2016 , 16/2017 , 40/2017 , 53/2017 .

Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017

Art. 1
Introito della quota spettante all'ente proprietario della strada delle sanzioni per eccesso di velocità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 88/1998
1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), dopo la parola: “
declassificazione
” è inserita la seguente: “
amministrativa
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
4 bis. Con riferimento ai proventi di cui all'
Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:
a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;
b) fatto salvo quanto disciplinato dal comma 4 ter, gli indirizzi per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 23, comma 3, in conformità a quanto previsto dal
Sito esternocomma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992
.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 22 della l.r. 88/1998 è aggiunto il seguente:
4 ter. L'utilizzazione dei proventi di cui all'
Sito esternoarticolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992
, riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'
Sito esternoarticolo 142 del d.lgs. 285/1992
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.