Legge regionale 5 dicembre 2017, n. 67
Modifiche agli articoli 228 e 229 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, dell' 11 dicembre 2017
Art. 2
Differimento del termine previsto per l'approvazione delle varianti. Modifiche all'articolo 229 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 229 della l.r. 65/2014 sono inseriti i seguenti:
“
2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui al commi 1 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti le seguenti condizioni:
a) abbia adottato le varianti di cui al comma 1 entro il termine di cui al medesimo comma 1;
b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime.
2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96 ,comma 1, è ridotto a due anni.
2 quater. Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.
”.2. Al comma 3 dell’articolo 229 della l.r. 65/2014 , la parola: “
approvazione
” è sostituita dalle seguenti: “
entrata in vigore
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.