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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 27
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, da 8 a 15, 23, 24 e 26, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche alle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della stessa.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.