Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64
Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017
Art. 21
Segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
1 bis. Con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi entro novanta giorni dal suo insediamento, tenuto conto dei limiti di spesa per assunzioni di personale previsti dalla normativa vigente, è determinata la dotazione di personale degli uffici di cui al comma 1 ed il relativo trattamento economico, che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura.
”Note del Redattore:
Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.