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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 13
1. L’articolo 33 bis della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 33 bis Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all’amministrazione regionale gli incarichi extraimpiego privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.
2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.
3. Gli incarichi extraimpiego di cui al comma 1 sono comunicati all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.