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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 12
1. L’articolo 33 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 33 Incarichi extraimpiego autorizzabili
1. Il dipendente può essere autorizzato all’assunzione di:
a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;
b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.
2. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:
a) i criteri di individuazione degli incarichi extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:
1) natura dell’incarico extraimpiego;
2) durata, tempi e modi di espletamento dell’incarico extraimpiego;
3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 34.
b) modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.
3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario generale, secondo quanto disposto dalla
legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell’assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.
4. Il soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico è individuato, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del medesimo contratto, da specifiche disposizioni previste nel regolamento di cui all’articolo 69 e nel regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale. Con i medesimi regolamenti sono individuati i soggetti che assumono le funzioni di editore.
5. I soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 3 e 4, effettuano le segnalazioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 53, commi 7 bis e 9,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
6. L’atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell’incarico extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
.
7. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora i compensi per l’assunzione dell'incarico extraimpiego per il quale si richiede l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'articolo 34 bis.
8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell’incarico extraimpiego e al soggetto committente.
9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell’incarico extraimpiego e all'incremento del compenso.
10. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico extraimpiego sulla base dei seguenti elementi:
a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;
b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento il dipendente chiede l’autorizzazione.
”.

Note del Redattore:

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Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.