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Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .

Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017

Art. 11
1. Nella rubrica dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo la parola: “
Attività
” è aggiunta la parola: “
extraimpiego
”.
2. L’alinea del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. Il dipendente può svolgere, fermi restando i divieti di cui all’articolo 31, le attività extraimpiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività extraimpiego
:”
3. Al comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 dopo le parole: “
alle attività
” è aggiunta la parola: “
extraimpiego
”.
4. Al comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 1/2009 le parole: “
Le attività svolte
” sono sostituite dalle seguenti: “
Le attività extraimpiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.