Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64
Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Visto il

Visto il

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Visto il parere, favorevole con condizioni, della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 18 settembre 2017;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina in materia di attività extraimpiego occorre procedere ad una revisione complessiva delle relative disposizioni, nell'ottica di una totale rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e della coerente attuazione delle norme statali vigenti;
2. Al fine di assicurare ai dipendenti interessati allo svolgimento di attività extraimpiego – ivi compreso il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico, il personale con prestazione lavorativa a tempo parziale ed il personale delle strutture di supporto agli organi di governo – certezza e uniformità di trattamento in ordine alle procedure applicabili in materia di rilascio delle prescritte autorizzazioni, si introducono alcune disposizioni inerenti alla competenza al rilascio delle autorizzazioni medesime, in coerenza con quanto previsto per l'esercizio della funzione disciplinare;
3. Al fine di razionalizzare e semplificare l’individuazione dei limiti complessivi dei compensi che l’amministrazione può autorizzare nell’anno solare, si riconduce alla fonte legislativa tale individuazione, provvedendo a definire limiti percentuali per il personale del comparto e della dirigenza. Nell'ottica della piena rispondenza al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del conseguente carattere di eccezionalità dello svolgimento di attività extraimpiego, si individuano tali limiti in coerenza con il suddetto principio;
4. Nell’ottica di assicurare la piena operatività del principio di utilizzo prioritario delle graduatorie di concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato anche per le assunzioni di personale a tempo determinato, si introduce la possibilità di scorrere più volte le graduatorie medesime;
5. Alla luce delle recenti modifiche della legislazione statale in materia di incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni, si ritiene necessario richiamare in modo espresso l’esimente dal principio di gratuità delle prestazioni stabilita dall’


6. Di accogliere il parere favorevole condizionato della Commissione regionale per le pari opportunità e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.