Legge regionale 2 novembre 2017, n. 64
Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 47, parte prima, dell' 8 novembre 2017
Art. 22
Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2009
1. Il comma 8 dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell’interessato, nei seguenti casi:
a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione o di un altro componente dell’Ufficio di presidenza;
b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;
c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
d) qualora siano modificate le responsabilità previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso
”.2. Il comma 8 bis dell’articolo 56 della l.r. 1/2009 è abrogato.
Note del Redattore:
Le disposizioni del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 27, comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.