Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
CAPO VIII
Organismi per la partecipazione
Art. 25
Forum delle associazioni delle persone con disabilità
1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana.
2. Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Forum si riunisce due volte l'anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell'ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso spese.
Art. 26
Consulta regionale per la disabilità
1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità.
2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.
3. La Consulta regionale per la disabilità:
a) propone progetti sulla disabilità, per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;
b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.
4. La Consulta disciplina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.
Art. 27
Centro regionale per l'accessibilità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di:
a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;
b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l’adattamento domestico e il supporto all’autonomia;
c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;
d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità ;
e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell’accessibilità e per l’inclusione delle persone con disabilità.
2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilità, barriere architettoniche e relative tecnologie.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.