Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
CAPO III
Progetti per le persone con disabilità
Art. 9
Progetto di vita
1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la l. r. 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n.66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l’obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l’appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilità.
3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psico-sociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.
4. Il progetto di vita assicura:
a) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;
b) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;
c) l'integrazione con i servizi socio sanitari;
d) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell’autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;
e) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;
f) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell’ambiente o nella struttura nella quale vive.
5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.
6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.
Art. 10
Vita indipendente
1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione della Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.
Art. 11
Durante e dopo di noi
1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).
2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.
Art. 12
Accesso ai percorsi clinico-assistenziali
1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilità e all’assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.
Art. 13
Progetto riabilitativo individuale
1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all’interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all’inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.
2. Gli interventi sono individuati nell’ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. Le persone con disabilità e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.
3. L’organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l’erogazione delle prestazioni prevalentemente nell’ambito del contesto socio-familiare e della comunità di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all’autogestione.
Art. 14
Assistenza protesica
1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l’accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l’uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l’inserimento nella vita sociale.
2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.