Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 7
Termini dell'accertamento
1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'articolo 6, comma 3 bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 , per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal d.p.c.m. 185/2006.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.