Legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima, del 25 ottobre 2017
Art. 6
Commissione unica di accertamento
1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione.
2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:
a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;
b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL. Qualora in sede di domanda la persona interessata lo richieda, il medico è scelto fra gli specialisti della branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento; (2)
c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 , e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);
d) un medico dell'INPS.
3. Per gli accertamenti di cui alla l. 104/1992 , alla l. 68/1999 ed al d.p.c.m. 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.
4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla l. 68/1999 , il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.
5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.
6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed intrasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento. La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.
7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.
8. Al componente di cui al comma 2, lettera c), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.
10. Se l’accertamento riguarda persone in età evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione è composta secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1 bis, della l. 104/1992 , come aggiunto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1 commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107 ), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del d. lgs 66/2017 stesso.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art .27 , ed ora così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.